A Favore Della Sperimentazione Senza Animali. ha condiviso la fotodi LEAL Lega Antivivisezionista Onlus - Sezione di Arezzo.
Non plaudiamo a proposte di migliorie che non sono altro che palliativi, fumo negli occhi.
La Direttiva 2010/63/UE è quella che è, e vieta agli Stati membri di emettere leggi che proteggano gli animali.
Gli emendamenti presentati sono un tentativo di mettere a tacere le voci degli antivivisezionisti.
Se veramente si voleva porre mano al testo della direttiva bisognava che vi fosse stata lotta sin dall'inizio, portata avanti proprio dall'Eurogroup for Animals, dalle associazioni che all'epoca approvarono e da chi aveva voce nei capitoli politici decisionali.
La direttiva, art.2, parla chiaro : saranno ammesse restrizioni solo se presenti prima del novembre 2010, quelle che vengono dopo non contano niente.
Una revisione della direttiva è prevista per il 2018, nel frattempo vale ciò che dice il testo della direttiva comprendendo le restrizioni datate prima del novembre 2010. Ora senato e parlamento hanno proposto degli emendamenti restrittivi che se anche il governo accettasse potrebbero non essere accettati dal parlamento europeo.
E inoltre non conosciamo ancora le deroghe che saranno richieste, ma siamo sicuri che saranno mirate a far sì che gli addetti ai lavori (leggi vivisettori) possano fare come vogliono come hanno fatto fino adesso.
Non festeggiamo e non crediamo che qualcosa di buono possa arrivare. Siamo convinti che si debba continuare a lottare a testa bassa e con iniziative nuove che tengano sveglia l'Opinione Pubblica e sperare che Stop-Vivisection vada in porto.
STOPVIVISECTION è l'unica possibilità che abbiamo di chiedere che diventino OBBLIGATORI i mezzi scientifici che non utilizzano animali.
La LEAL ha supportato per prima l'iniziativa popolare STOPVIVISECTION (maggio 2012) insieme al Comitato scientifico Equivita.
http://www.leal.it/ 1-milione-di-firme-per-dire-all a-commissione-europea-noi-ques ta-legge-non-la-vogliamo/-------
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"Recepimento DIRETTIVA VIVISEZIONE, un po’ di chiarezza" di Edoardo Gandini (M5*)
(European Policy Officer · Brussels, Belgium)- 02/08/2013
Pochi giorni fa, il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea numero 1326/2013, cosiddetta Legge di Stefania Del Fio, al cui interno -come ormai tutti sanno- è contenuto anche l’articolo 13 concernente il recepimento della Direttiva 2010/63 meglio conosciuta come “direttiva vivisezione”.
Alcune associazioni per i diritti degli animali hanno festeggiato questa approvazione, vedendo in essa un passo in avanti verso l’obiettivo finale: la messa al bando della vivisezione.
Sono sostanzialmente d’accordo con coloro i quali celebrano questo avvenimento in quanto ritengo che ogni minimo risultato utile sia sempre positivo, ma, allo stesso tempo, credo che nel complesso l’articolo 13 sia molto lontano dal poter essere considerato una vittoria e dunque da giustificare umori troppo festosi.
Ma quali sono i punti positivi (pochini) e negativi (troppi) della disposizione appena approvata in sede parlamentare e, dunque, si badi, non ancora Legge visto che la delega è al Governo?
Secondo la norma, il Governo è tenuto a seguire alcuni princìpi:
a) orientare la ricerca all’impiego di metodi alternativi
E’ del tutto evidente la debolezza della norma per quanto riguarda il sostegno ai metodi alternativi: non è prevista alcuna indicazione sulle modalità dell’orientamento.
E, dunque, lecito immaginare che ci si dovrà rifare a quanto previsto dalla Direttiva europea all’articolo 47 “approcci alternativi” che, allo stesso modo, è del tutto vago e, ancora peggio, vincola la validazione di approcci alternativi ai risultati che si ottengono proprio attraverso il modello animale che non è mai stato dimostrato scientificamente valido.
Inoltre, l’assoluta astrattezza della norma libera, di fatto, la politica e le industrie farmaceutica da qualunque tipo di responsabilità (per tempi, costi, ecc.) verso la popolazione europea.
b) vietare l’utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d’estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della Direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità
La lettera b) recepisce, di fatto, la Direttiva europea senza alcun miglioramento.
c) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l’effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2010/63/UE
Anche per quanto riguarda la lettera c) viene recepito l’articolo 16 della Direttiva europea.
Credo sia interessante ricordare che procedure che possono provocare “lieve” dolore, naturalmente secondo il vivisettore e non certo l’animale, sono (Allegato VIII Direttiva 2010/63) quelle “che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata, nonché le procedure che non provocano un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali” come, per esempio, “applicazione di dispositivi telemetrici esteri che causano solo lievi menomazioni o interferenze con l’attività e il comportamento normali”, “induzione di tumori o tumori spontanei che non causano effetti clinici avversi riscontrabili”, “confinamento di breve durata” e “privazione del partner sociale”; procedure che possono provocare “moderato” dolore (sempre secondo il vivisettore) sono, per esempio, “modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino dolore o angoscia moderati”, “irradiazione o chemioterapia in dose subletale” e “induzione alla fuga e di reazioni di evitamento nei casi in cui l’animale è incapace di rispondere con la fuga o di sottrarsi agli stimoli che si prevede causi angoscia moderata”.
Resta, inoltre, formalmente efficace la deroga prevista dall’articolo 16 comma 2 della Direttiva europea:
“l’autorità competente può consentire che un animale venga riutilizzato purché questo non sia stato impiegato più di una volta in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente”, come, per esempio, “prova di potenza dei vaccini caratterizzata da deterioramento persistente delle condizioni dell’animale, graduale malattia che porta alla morte, associate a dolore, angoscia o sofferenza moderati e di lunga durata”, “trapianti di organi in cui il rigetto può causare angoscia intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell’animale” o “nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l’esaurimento”.
d) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all’animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici.
Anche in questo caso non vi è alcuna ragione per cui rallegrarsi trattandosi, sostanzialmente, del recepimento dell’articolo 14, comma 2, lettera b) della Direttiva europea: “Allorché si decide sull’opportunità di ricorrere all’anestesia si tiene conto del fatto che l’anestesia possa essere incompatibile con lo scopo della procedura” come per esempio la sperimentazione di anestetici. Anzi, al contrario, l’articolo appena approvato sembra restringere le possibilità di tutela degli animali.
e) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell’effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente
Fermo restando che il fatto che questi pseudo scienziati abbiano bisogno di costruire animali geneticamente modificati dimostra quanto gli animali e gli uomini siano diversi e, dunque, l’assoluta inutilità della vivisezione, resta il fatto che non vi sono indicazioni precise su chi dovrà condurre queste valutazioni. Pertanto, sembra doversi applicare, ancora una volta, la Direttiva europea che presenta alcune disposizione intrise di conflitti d’interesse giacché identificano controllore e controllato.
f) vietare l’utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d’abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell’alta formazione dei medici e dei veterinari
Se da un lato si può finalmente gioire per l’attesa formulazione di almeno questi basilari divieti, dall’altro l’eccezione è talmente generica e astratta da lasciare poco all’immaginazione circa il rispetto di cui essi godranno.
Questo punto F si può metter in correlazione la Legge 913/93 sull'Obiezione di Coscienza alla SA. Ma il problema è l'effettiva applicazione di quella legge. Troppe volte agli studenti e ricercatori viene negato questo diritto all'obiezione di coscienza.
g) vietare l’allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione.
Questa è la famosa “norma anti Green Hill” che, se diverrà legge, vieterà per sempre gli allevamenti lagher dove cani, gatti e primati non umani vengono in continuazione generati con il solo scopo di deportarli e torturarli per arricchire il mondo della vivisezione.
Ripeto, è sicuramente un risultato positivo.
Tuttavia, questi animali potranno comunque continuare ad essere acquistati all’estero e vivisezionati in Italia.
Inoltre, se davvero si vuole colpire l’industria della sperimentazione allora è necessario lottare per rendere impossibile (o molto sconveniente) l’uso dei roditori, di gran lunga le specie più impiegate.
h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del Codice Penale.
Al momento resta, di fatto, tutto da definire il potenziale quadro sanzionatorio per chi trasgredirà ed infrangerà queste debolissime disposizioni a tutela di un astratto benessere degli animali (mi fa ridere chi sostiene che questa legge possa difenderne i diritti).
Ma ciò che lascia davvero basiti è il richiamo al titolo IX-bis del Codice Penale che prevede e punisce i cosiddetti “delitti contro i sentimenti degli animali” e che ha introdotto, tra le altre, le fattispecie di uccisione (articolo 544-bis) e maltrattamento (articolo 544-ter) di animali: vogliamo davvero credere che le sanzioni ivi previste possano rappresentare “un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e [udite, udite] dissuasivo” nei confronti di un’industria plurimiliardaria (e spesso criminale) come quella farmaceutica?
i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l’uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti all’applicazione del criterio di cui alla lettera h), accertate e iscritte in bilancio
Vedi commento lettera a).
l) destinare annualmente una quota nell’ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l’obbligo per l’autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.
Questa sarebbe potuta e dovuta essere una disposizione di importanza fondamentale, ma purtroppo, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad una formulazione estremamente vaga ed astratta che probabilmente non cambierà di una virgola lo stato attuale delle cose e gli investimenti a favore di una vera scienza resteranno fermi al palo.
In definitiva, resta una domanda: è questo ciò che la popolazione italiana ed europea chiede?
Nel 2014 si terranno le nuove elezioni europee, in quella sede sarà possibile continuare a lottare contro la vivisezione che condanna a morte milioni di animali e di persone ogni anno.
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ULTERIORI CHIARIMENTI DI EDOARDO GANDINI (M5*)
Il considerando 1) della Direttiva dice in riferimento alla precedente Direttiva 86/609/CEE: "Alcuni Stati membri hanno adottato misure nazionali che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali [...], mentre altri si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla [precedente] Direttiva.
Tali disparità rischiano di costituire degli ostacoli agli scambi di prodotti e sostanze per lo sviluppo dei quali sono effettuati esperimenti su animali.
Di conseguenza, è opportuno che la presente Direttiva preveda norme più dettagliate al fine di ridurre tali disparità [...] e al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno".
Già qua si capisce che il reale fine perseguito è la garanzia del mercato interno e non certo la protezione degli animali come invece scritto nel titolo della Direttiva stessa.
La conferma? Il considerando 7) che spiega come in alcuni Stati membri l'opinione pubblica voglia una protezione più ampia degli animali e che questo è accettabile "PURCHE' ciò non pregiudichi il funzionamento del mercato interno [e dunque] è opportuno consentire agli Stati membri una certa flessibilità nel mantenere le norme nazionali miranti ad una protezione più estesa degli animali [...]". MANTENERE e non migliorare, dunque quello che già è previsto.
L'articolo 2 della Direttiva è chiarissimo dunque: nessuno Stato membro potrà apportare dei miglioramenti se
1) non erano già parte della legge nazionali prima del 9.11.2010 (e comunicati alla Commissione entro il 1.1.2013)
2) tali miglioramenti sono in potenziale contrasto con il funzionamento del mercato interno.
SEBBENE SIA UNA DIRETTIVA E NON UN REGOLAMENTO, gli Stati la devono recepire con una legge di trasposizione all'interno del proprio ordinamento e non possono disinteressarsene.
Inoltre, la Commissione può adire la Corte di Giustizia che, a seguito di un procedimento, può sanzionare lo Stato membro inadempiente.
Inoltre, il considerando 56) della Direttiva 63 richiama il principio di sussidiarietà previsto dall'art. 5 del Trattato UE. In parole povere, l'UE potrebbe intervenire per fare eliminare norme introdotte da uno Stato membro che siano troppo migliorative.
Tirando le somme, questa Direttiva blocca di fatto lo sviluppo etico (oltre che scientifico, economico e giuridico dell'UE) ed è un salto indietro di decenni.
Questo è confermato dall'articolo 24 della precedente Direttiva (86/609/CEE): "La presente Direttiva non limita il diritto degli Stati membri di applicare, o di adottare, misure più rigide per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o per il controllo e la limitazione dell'uso degli animali in esperimenti. [...]".
E' chiaro? Dopo 24 anni hanno approvato una Direttiva che ha letteralmente capovolto il diritto degli Stati membri di proteggere gli animali.
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FONTE:
http://www.edoardogandini.eu/ recepimento-direttiva-vivisezio ne-po-di-chiarezza/?lang=it
VIDEO ALLEGATO: http://www.youtube.com/ watch?v=DSjBNcwqIZI
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Diamo uno sguardo ai punti salienti.
La Direttiva 2010/63/UE, approvata dal Parlamento europeo l’8 settembre 2010, consiste di 5 “considerando”, 66 articoli e 8 allegati.
In contrasto con la precedente Direttiva datata 1986, essa proibisce che gli Stati membri emanino leggi che garantiscano ai propri animali da laboratorio condizioni migliori di quelle stabilite dalla Direttiva stessa.
E consente di sperimentare su cani e gatti randagi.
Una clausola di salvaguardia apre la porta all’utilizzo delle scimmie antropomorfe e consente che gli Stati membri autorizzino “il ricorso a una procedura che causa dolore,
sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e no possono essere alleviati”.
Tra i metodi di soppressione “umana” degli animali, la Direttiva elenca la dislocazione del collo, la distruzione del cervello, il biossido di carbonio, il colpo da percussione alla
testa, la decapitazione,il colpo a proiettile libero con fucili o pistole, l’elettrocuzione, il dissanguamento (Allegato IV).
Cosa gravissima, infine, la Direttiva 2010/63/UE non rende obbligatori i metodi sostitutivi neppure laddove esistono.
Qui di seguito i motivi per cui abbiamo sempre detto NO alla direttiva 2010/63/UE e alla sperimentazione sugli animali:
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1) AL PRIMO POSTO CI SONO CONSIDERAZIONI ECONOMICHE DI CONCORRENZA E DI MERCATO (considerando n. 1)
Per spiegare per quale motivo c’era bisogno di una nuova legge comunitaria sulla sperimentazione animale, il primo“considerando” della Direttiva sottolinea il ruolo decisivo dell’economia e del mercato.
E afferma che:
a) Alcuni Stati Membri hanno adottato misure nazionali che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mentre altri paesi si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva del 1986.
b) Tali disparità rischiano di costituire degli ostacoli agli scambi di prodotti e sostanze per lo sviluppo dei quali sono stati effettuati esperimenti su animali. Di conseguenza: occorre eliminare tali disparità “al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno”.
*MORALE: nei Paesi europei dove gli animali godevano di maggiori protezioni, sperimentare costava di più e ai laboratori di quei paesi premeva più di ogni altra cosa eliminare lo svantaggio competitivo che ne derivava. La Direttiva rimedia a queste disparità obbligando tutti i protagonisti allo standard qualitativo più conveniente per la comunità scientifica.
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2) NESSUN PAESE POTRA' VARARE LEGGI MIGLIORATIVE A FAVORE DEGLI ANIMALI (articolo 2)
A livello operativo, per garantire che non si creino più disparità competitive tra un paese e l’altro, l’articolo 2 della Direttiva vieta ai singoli Stati membri di emanare nuove leggi più favorevoli agli animali.
Essi possono soltanto mantenere eventuali misure più favorevoli agli animali che fossero già in vigore nel novembre 2010, ma non possono adottarne di nuove.
*MORALE: non soltanto i singoli Stati membri non potranno adottare misure più favorevoli di quanto stabilisce la Direttiva: anche quelli che manterranno norme più severe in fatto di welfare animale non potranno ostacolare la fornitura o l’uso di animali provenienti da altri Stati membri. Potrebbe essere il caso dei cani e dei gatti randagi, il cui commercio finalizzato alla sperimentazione scientifica sarà libero in tutta Europa.
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3) I METODI SOSTITUTIVI NON SARANNO OBBLIGATORI (articoli 4 e 13)
I metodi sostitutivi non saranno obbligatori neppure laddove esistono e sono disponibili sul mercato.
La prima bozza di Direttiva, datata 2008, enunciava due principi importanti, dicendo che:
1) Laddove esiste un metodo di sperimentazione che non prevede l’uso di animali e che può essere utilizzato in sostituzione di una procedura, gli Stati membri assicurano che venga usato il metodo alternativo (articolo 4).
2) Gli Stati membri assicurano che una procedura non venga eseguita qualora per ottenere il risultato cercato siano ragionevolmente e praticamente disponibili metodi o strategie di sperimentazione scientificamente soddisfacenti, comprese metodologie informatizzate, in vitro o di altra natura, che non prevedano l’impiego di animali (articolo 13).
Sfortunatamente, nella versione finale della legge votata l’8 settembre a Strasburgo, di questi importanti principi - a colpi di emendamenti parlamentari - s’era persa la traccia.
Un risultato ottenuto aggiungendo due parole all’articolo 4 dal quale ora si evince che i metodi sostitutivi vanno usati solo “ove possibile”, e dichiarando, all’articolo 13, che sarà obbligatorio usare un metodo alternativo solo se esso è riconosciuto dalla legislazione dell’Unione.
*MORALE: i metodi sostitutivi, che risparmiano gli animali non saranno obbligatori (né utilizzati) neppure laddove sono a portata di mano, e agli sperimentatori viene lasciata la più ampia facoltà di decidere come regolarsi. I metodi sostitutivi accolti dalla legislazione dell’Unione (e quindi obbligatori) sono infatti pochissimi contro le molte decine di test esistenti.
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4) E' PERMESSO SPERIMENTARE SU CANI E GATTI RANDAGI (articolo 11)
Per la prima volta, e a differenza della Direttiva del 1986, l’articolo 11 della Direttiva 2010/63/UE permette anche gli esperimenti su cani e gatti randagi.
Si potranno utilizzare “animali randagi e selvatici delle specie domestiche” ogni qualvolta i ricercatori riterranno che:
-* è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali; è essenziale disporre di studi riguardanti gravi minacce per l’ambiente;
-* è essenziale disporre di studi riguardanti gravi minacce per la salute umana; è essenziale disporre di studi riguardanti gravi minacce per la salute animale;
-* è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.
*MORALE: a chi spetterà dichiarare/provare che è “impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale randagio”?
Se avete pensato che toccherà agli sperimentatori stessi, ebbene sì, avete indovinato: toccherà a loro, di concerto con i comitati (etici e non) nominati dagli stessi enti ospedalieri e universitari per i quali lavorano, e con le “autorità competenti”.
Ora, che si sappia, le “autorità competenti” all’opera negli ultimi 26 anni in Italia non hanno mai ostacolato un solo importante progetto di sperimentazione animale realizzato in uno dei 600 centri nazionali riconosciuti…
Domanda: quanti esperimenti su cani e gatti randagi richiesti in un regime di procedure amministrative semplificate (vedi punto 6) saranno bocciati perché giudicati non necessari?
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5) SI PUO' RIUTILIZZARE LO STESSO ANIMALE, ANCHE SE HA GIA' SOFFERTO PROFONDO DOLORE, ANGOSCIA E SOFFERENZA (articolo 16)
L’articolo 16 consente che un animale già utilizzato in una o più procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure purché “la gravità delle procedure precedenti fosse “lieve” o “moderata (…) e purché la procedura successiva sia classificata come “lieve”, “moderata” o “non risveglio”. Significa che non c’è alcun limite al numero di procedure “lievi” o “moderate” alle quali un animale può essere sottoposto fino al “non risveglio”.
Ecco due esempi di procedure “moderate” secondo l’Allegato VIII della Direttiva:
-* chirurgia associata a dolore, sofferenza o deterioramento delle condizioni generali post-chirurgici (esempi: trapianto di organi, toracotomia, craniotomia, laparotomia, chirurgia ortopedica, orchiectomia, linfadenectomia...);
-* creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;
Sfortunatamente, in deroga a quanto stabilito qui sopra, dopo aver sottoposto l’animale a una visita veterinaria, l’autorità competente può consentire anche il riutilizzo di un animale che ha già subito una procedura con intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente.
Ecco alcuni esempi di procedure che comportano “intenso dolore, angoscia e sofferenza”:
-* uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo;
-* interventi chirurgici che si prevede causino dolore, sofferenza o angoscia postoperatori intensi, oppure deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell’animale;
-* produzione di fratture instabili, toracotomia (apertura del torace) senza somministrazione di analgesici idonei, traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple;
-* riproduzione di animali con alterazioni genetiche che si prevede causino deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell’animale (nevriti croniche recidivanti, distrofia muscolare, morbo di Huntington);
-* scosse elettriche inevitabili; stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze cardiache nei ratti;
-* isolamento completo per lunghi periodi di specie socievoli come cani e primati; nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l’esaurimento.
*MORALE: il riutilizzo di animali che hanno già subito dolore e angoscia moderati viene ammesso come pratica corrente mentre il riutilizzo di animali sottoposti a profonda angoscia e dolore viene sottoposto al vaglio discrezionale dell’“autorità competente” [trattasi di organismi pubblici e non, designati per l’attuazione di compiti specifici stabiliti dalla Direttiva, vedi articolo 59].
Ma chi deciderà quanto soffre realmente un animale, e quanto ulteriore dolore è possibile infliggergli?
Che limiti pone questa direttiva alla discrezionalità di giudizio della comunità scientifica?
Persino il Home Office inglese nutre profonde riserve sulla classificazione delle procedure (più o meno dolorose) riportata nell’Allegato VIII della Direttiva.
A pagina 40 della “Consultazione sulle opzioni per il recepimento della Direttiva Europea 2010/63/UE” il ministero degli Interni britannico scrive infatti che essa lascia grande spazio a interpretazioni tra loro inconciliabili (“there is indeed a great potential for inconsistent interpretation of the severity classification system”).
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6) PROGETTI GENERICI MULTIPLI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE GARANTISCONO IL SEGRETO AGLI SPERIMENTATORI (articoli 36 - 43)
Data l’enfasi dell’europarlamento sulla necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi ricadenti sui centri di ricerca, non desta meraviglia che in virtù degli articoli 40/42 gli Stati membri ora possano autorizzare progetti generici multipli per periodi fino a cinque anni nonché introdurre procedure amministrative semplificate per progetti che contengano procedure di “non risveglio”, “lievi” o “moderate” o che utilizzino gli animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti. Oltre agli ovvi vantaggi burocratici offerti dal ricorso a progetti generici multipli e a procedure amministrative semplificate, è importante sapere che in tutte le procedure amministrative semplificate non è richiesta la sintesi non tecnica dei progetti .
*MORALE: nel loro complesso, questi articoli rappresentano uno snodo centrale per la non-trasparenza della sperimentazione.
Infatti, la sintesi non-tecnica dei progetti – dove gli sperimentatori devono fornire in forma anonima una serie di informazioni sugli obiettivi del progetto e sul numero e le specie degli animali utilizzati – è un documento che gli Stati membri sono tenuti a rendere pubblico. Ma se gli sperimentatori possono fare a meno di presentarlo, la segretezza sulle sofferenze degli animali continuerà a essere la norma e il pubblico sarà tenuto completamente (e legalmente) all’oscuro di tutto ciò che succede nei laboratori.
Come se non bastasse, come segnala la stessa Commissione europea nella Comunicazione al Parlamento datata 15.6.2010, una triplice autorizzazione (degli stabilimenti, delle persone e dei progetti) era il pilastro centrale della nuova legge, “essenziale per accrescere il benessere degli animali e garantire il rispetto della
regolamentazione”. Ma nel testo finale della Direttiva non esiste più l’obbligo di autorizzazione per il personale che lavora con gli animali, sostituito dall’obbligo, assai meno stringente, di designare una persona responsabile della competenza del personale.
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7) SARA' POSSIBILE SPERIMENTARE SENZA FAR USO DI ANESTESIA ANCHE IN CASI ESTREMI- ED E' CONSENTITO L'USO DI BLOCCANTI NEUROMUSCOLARI CHE PARALIZZANO L'ANIMALE MA LO LASCIANO PIENAMENTE VIGILE E COSCIENTE. (articolo 14)
L’articolo 14 permette di eseguire procedure senza anestesia né locale né generale ogniqualvolta gli sperimentatori ritengano l’anestesia “non opportuna” o “incompatibile con lo scopo della procedura”.
PARTICOLARMENTE ORRENDO è il fatto che l’articolo 14 consenta l’uso di bloccanti neuromuscolari con la somministrazione di analgesici anziché dell’anestesia generale: in nessun modo verranno mitigati il terrore e l’angoscia degli animali, completamente paralizzati e nello stesso tempo vigili e coscienti di ciò che viene loro inflitto.
*MORALE: la stessa Commissione Europea nella sua “Comunicazione al Parlamento europeo” datata 15.6.2010, riconosce che “una delle principali critiche mosse alla direttiva attuale - si riferisce alla Direttiva 86/609 – è che non è adeguatamente rispettata e applicata”.
Ora, applicare l’articolo 14 non costerà nulla agli sperimentatori, che vi si atterrano senza problemi, e costerà davvero troppo agli animali.
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8 ) SI CONTINUERA' A SPERIMENTARE SUI PRIMATI (articoli 5, 8 e 55)
Primo: gli esperimenti sui primati saranno possibili nella ricerca di base come pure nelle procedure “condotte allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti”.
Secondo: gli esperimenti sui primati catturati in natura – una pratica che persino secondo la Commissione europea doveva finire nel giro di dieci anni - sarà consentita per un periodo più lungo, forse addirittura sine die.
*MORALE: considerando che sperimentare sui primati per la ricerca di base (è la ricerca spesso guidata dalla pura curiosità dello sperimentatore, senza legami con immediati obiettivi medici) è permesso senza ostacoli di sorta, e considerando che persino un raffreddore o un’influenza sono “affezioni umane debilitanti”, è evidente che gli esperimenti di laboratorio sui primati non potranno e non saranno mai posti in questione finché questa Direttiva resta in vigore.
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9) IN CASI ECCEZIONALI SI POTRA' SPERIMENTARE ANCHE SULLE SCIMMIE ANTROPOMORFE (articoli 5, 8 e 55)
A prima vista, la Direttiva vieta l’uso delle Grandi Scimmie o scimmie antropomorfe, [scimpanzé, gorilla, oranghi e bonobo] negli esperimenti di laboratorio. In realtà, un loro utilizzo in situazioni “eccezionali e transitorie” è previsto dall’articolo 55 in procedure che perseguano:
-* la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
-* la realizzazione di uno degli scopi qui sopra enunciati nell’ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
-* ricerche finalizzate alla conservazione delle specie.
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*CONSIDERAZIONI FINALI: la comunità scientifica ha chiesto e ottenuto di poter continuare a giocare su tutti i tavoli della sperimentazione animale, anche i più controversi, anche quelli apparentemente desueti (valgano per tutti la sperimentazione sui randagi e la sperimentazione sulle scimmie antropomorfe).
L’idea che fosse giunto il momento di porre le basi per un superamento della sperimentazione animale è stata spazzata via, cancellata da considerazioni di ordine economico e dalla volontà di mettere in sicurezza i profitti dei grandi gruppi chimico-farmaceutici, cosmetici e alimentari fondati sulla vivisezione.
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FONTE: http://www.leal.it/
SPECIALE DIRETTIVA
http://www.leal.it/ protestabruxelles/ NrSpeciale.pdf
SPECIALE DIRETTIVA http://www.leal.it/rivista/ VOCE87.pdf —
La Direttiva 2010/63/UE è quella che è, e vieta agli Stati membri di emettere leggi che proteggano gli animali.
Gli emendamenti presentati sono un tentativo di mettere a tacere le voci degli antivivisezionisti.
Se veramente si voleva porre mano al testo della direttiva bisognava che vi fosse stata lotta sin dall'inizio, portata avanti proprio dall'Eurogroup for Animals, dalle associazioni che all'epoca approvarono e da chi aveva voce nei capitoli politici decisionali.
La direttiva, art.2, parla chiaro : saranno ammesse restrizioni solo se presenti prima del novembre 2010, quelle che vengono dopo non contano niente.
Una revisione della direttiva è prevista per il 2018, nel frattempo vale ciò che dice il testo della direttiva comprendendo le restrizioni datate prima del novembre 2010. Ora senato e parlamento hanno proposto degli emendamenti restrittivi che se anche il governo accettasse potrebbero non essere accettati dal parlamento europeo.
E inoltre non conosciamo ancora le deroghe che saranno richieste, ma siamo sicuri che saranno mirate a far sì che gli addetti ai lavori (leggi vivisettori) possano fare come vogliono come hanno fatto fino adesso.
Non festeggiamo e non crediamo che qualcosa di buono possa arrivare. Siamo convinti che si debba continuare a lottare a testa bassa e con iniziative nuove che tengano sveglia l'Opinione Pubblica e sperare che Stop-Vivisection vada in porto.
STOPVIVISECTION è l'unica possibilità che abbiamo di chiedere che diventino OBBLIGATORI i mezzi scientifici che non utilizzano animali.
La LEAL ha supportato per prima l'iniziativa popolare STOPVIVISECTION (maggio 2012) insieme al Comitato scientifico Equivita.
http://www.leal.it/
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"Recepimento DIRETTIVA VIVISEZIONE, un po’ di chiarezza" di Edoardo Gandini (M5*)
(European Policy Officer · Brussels, Belgium)- 02/08/2013
Pochi giorni fa, il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea numero 1326/2013, cosiddetta Legge di Stefania Del Fio, al cui interno -come ormai tutti sanno- è contenuto anche l’articolo 13 concernente il recepimento della Direttiva 2010/63 meglio conosciuta come “direttiva vivisezione”.
Alcune associazioni per i diritti degli animali hanno festeggiato questa approvazione, vedendo in essa un passo in avanti verso l’obiettivo finale: la messa al bando della vivisezione.
Sono sostanzialmente d’accordo con coloro i quali celebrano questo avvenimento in quanto ritengo che ogni minimo risultato utile sia sempre positivo, ma, allo stesso tempo, credo che nel complesso l’articolo 13 sia molto lontano dal poter essere considerato una vittoria e dunque da giustificare umori troppo festosi.
Ma quali sono i punti positivi (pochini) e negativi (troppi) della disposizione appena approvata in sede parlamentare e, dunque, si badi, non ancora Legge visto che la delega è al Governo?
Secondo la norma, il Governo è tenuto a seguire alcuni princìpi:
a) orientare la ricerca all’impiego di metodi alternativi
E’ del tutto evidente la debolezza della norma per quanto riguarda il sostegno ai metodi alternativi: non è prevista alcuna indicazione sulle modalità dell’orientamento.
E, dunque, lecito immaginare che ci si dovrà rifare a quanto previsto dalla Direttiva europea all’articolo 47 “approcci alternativi” che, allo stesso modo, è del tutto vago e, ancora peggio, vincola la validazione di approcci alternativi ai risultati che si ottengono proprio attraverso il modello animale che non è mai stato dimostrato scientificamente valido.
Inoltre, l’assoluta astrattezza della norma libera, di fatto, la politica e le industrie farmaceutica da qualunque tipo di responsabilità (per tempi, costi, ecc.) verso la popolazione europea.
b) vietare l’utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d’estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della Direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità
La lettera b) recepisce, di fatto, la Direttiva europea senza alcun miglioramento.
c) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l’effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2010/63/UE
Anche per quanto riguarda la lettera c) viene recepito l’articolo 16 della Direttiva europea.
Credo sia interessante ricordare che procedure che possono provocare “lieve” dolore, naturalmente secondo il vivisettore e non certo l’animale, sono (Allegato VIII Direttiva 2010/63) quelle “che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata, nonché le procedure che non provocano un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali” come, per esempio, “applicazione di dispositivi telemetrici esteri che causano solo lievi menomazioni o interferenze con l’attività e il comportamento normali”, “induzione di tumori o tumori spontanei che non causano effetti clinici avversi riscontrabili”, “confinamento di breve durata” e “privazione del partner sociale”; procedure che possono provocare “moderato” dolore (sempre secondo il vivisettore) sono, per esempio, “modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino dolore o angoscia moderati”, “irradiazione o chemioterapia in dose subletale” e “induzione alla fuga e di reazioni di evitamento nei casi in cui l’animale è incapace di rispondere con la fuga o di sottrarsi agli stimoli che si prevede causi angoscia moderata”.
Resta, inoltre, formalmente efficace la deroga prevista dall’articolo 16 comma 2 della Direttiva europea:
“l’autorità competente può consentire che un animale venga riutilizzato purché questo non sia stato impiegato più di una volta in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente”, come, per esempio, “prova di potenza dei vaccini caratterizzata da deterioramento persistente delle condizioni dell’animale, graduale malattia che porta alla morte, associate a dolore, angoscia o sofferenza moderati e di lunga durata”, “trapianti di organi in cui il rigetto può causare angoscia intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell’animale” o “nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l’esaurimento”.
d) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all’animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici.
Anche in questo caso non vi è alcuna ragione per cui rallegrarsi trattandosi, sostanzialmente, del recepimento dell’articolo 14, comma 2, lettera b) della Direttiva europea: “Allorché si decide sull’opportunità di ricorrere all’anestesia si tiene conto del fatto che l’anestesia possa essere incompatibile con lo scopo della procedura” come per esempio la sperimentazione di anestetici. Anzi, al contrario, l’articolo appena approvato sembra restringere le possibilità di tutela degli animali.
e) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell’effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente
Fermo restando che il fatto che questi pseudo scienziati abbiano bisogno di costruire animali geneticamente modificati dimostra quanto gli animali e gli uomini siano diversi e, dunque, l’assoluta inutilità della vivisezione, resta il fatto che non vi sono indicazioni precise su chi dovrà condurre queste valutazioni. Pertanto, sembra doversi applicare, ancora una volta, la Direttiva europea che presenta alcune disposizione intrise di conflitti d’interesse giacché identificano controllore e controllato.
f) vietare l’utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d’abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell’alta formazione dei medici e dei veterinari
Se da un lato si può finalmente gioire per l’attesa formulazione di almeno questi basilari divieti, dall’altro l’eccezione è talmente generica e astratta da lasciare poco all’immaginazione circa il rispetto di cui essi godranno.
Questo punto F si può metter in correlazione la Legge 913/93 sull'Obiezione di Coscienza alla SA. Ma il problema è l'effettiva applicazione di quella legge. Troppe volte agli studenti e ricercatori viene negato questo diritto all'obiezione di coscienza.
g) vietare l’allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione.
Questa è la famosa “norma anti Green Hill” che, se diverrà legge, vieterà per sempre gli allevamenti lagher dove cani, gatti e primati non umani vengono in continuazione generati con il solo scopo di deportarli e torturarli per arricchire il mondo della vivisezione.
Ripeto, è sicuramente un risultato positivo.
Tuttavia, questi animali potranno comunque continuare ad essere acquistati all’estero e vivisezionati in Italia.
Inoltre, se davvero si vuole colpire l’industria della sperimentazione allora è necessario lottare per rendere impossibile (o molto sconveniente) l’uso dei roditori, di gran lunga le specie più impiegate.
h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del Codice Penale.
Al momento resta, di fatto, tutto da definire il potenziale quadro sanzionatorio per chi trasgredirà ed infrangerà queste debolissime disposizioni a tutela di un astratto benessere degli animali (mi fa ridere chi sostiene che questa legge possa difenderne i diritti).
Ma ciò che lascia davvero basiti è il richiamo al titolo IX-bis del Codice Penale che prevede e punisce i cosiddetti “delitti contro i sentimenti degli animali” e che ha introdotto, tra le altre, le fattispecie di uccisione (articolo 544-bis) e maltrattamento (articolo 544-ter) di animali: vogliamo davvero credere che le sanzioni ivi previste possano rappresentare “un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e [udite, udite] dissuasivo” nei confronti di un’industria plurimiliardaria (e spesso criminale) come quella farmaceutica?
i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l’uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti all’applicazione del criterio di cui alla lettera h), accertate e iscritte in bilancio
Vedi commento lettera a).
l) destinare annualmente una quota nell’ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l’obbligo per l’autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.
Questa sarebbe potuta e dovuta essere una disposizione di importanza fondamentale, ma purtroppo, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad una formulazione estremamente vaga ed astratta che probabilmente non cambierà di una virgola lo stato attuale delle cose e gli investimenti a favore di una vera scienza resteranno fermi al palo.
In definitiva, resta una domanda: è questo ciò che la popolazione italiana ed europea chiede?
Nel 2014 si terranno le nuove elezioni europee, in quella sede sarà possibile continuare a lottare contro la vivisezione che condanna a morte milioni di animali e di persone ogni anno.
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ULTERIORI CHIARIMENTI DI EDOARDO GANDINI (M5*)
Il considerando 1) della Direttiva dice in riferimento alla precedente Direttiva 86/609/CEE: "Alcuni Stati membri hanno adottato misure nazionali che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali [...], mentre altri si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla [precedente] Direttiva.
Tali disparità rischiano di costituire degli ostacoli agli scambi di prodotti e sostanze per lo sviluppo dei quali sono effettuati esperimenti su animali.
Di conseguenza, è opportuno che la presente Direttiva preveda norme più dettagliate al fine di ridurre tali disparità [...] e al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno".
Già qua si capisce che il reale fine perseguito è la garanzia del mercato interno e non certo la protezione degli animali come invece scritto nel titolo della Direttiva stessa.
La conferma? Il considerando 7) che spiega come in alcuni Stati membri l'opinione pubblica voglia una protezione più ampia degli animali e che questo è accettabile "PURCHE' ciò non pregiudichi il funzionamento del mercato interno [e dunque] è opportuno consentire agli Stati membri una certa flessibilità nel mantenere le norme nazionali miranti ad una protezione più estesa degli animali [...]". MANTENERE e non migliorare, dunque quello che già è previsto.
L'articolo 2 della Direttiva è chiarissimo dunque: nessuno Stato membro potrà apportare dei miglioramenti se
1) non erano già parte della legge nazionali prima del 9.11.2010 (e comunicati alla Commissione entro il 1.1.2013)
2) tali miglioramenti sono in potenziale contrasto con il funzionamento del mercato interno.
SEBBENE SIA UNA DIRETTIVA E NON UN REGOLAMENTO, gli Stati la devono recepire con una legge di trasposizione all'interno del proprio ordinamento e non possono disinteressarsene.
Inoltre, la Commissione può adire la Corte di Giustizia che, a seguito di un procedimento, può sanzionare lo Stato membro inadempiente.
Inoltre, il considerando 56) della Direttiva 63 richiama il principio di sussidiarietà previsto dall'art. 5 del Trattato UE. In parole povere, l'UE potrebbe intervenire per fare eliminare norme introdotte da uno Stato membro che siano troppo migliorative.
Tirando le somme, questa Direttiva blocca di fatto lo sviluppo etico (oltre che scientifico, economico e giuridico dell'UE) ed è un salto indietro di decenni.
Questo è confermato dall'articolo 24 della precedente Direttiva (86/609/CEE): "La presente Direttiva non limita il diritto degli Stati membri di applicare, o di adottare, misure più rigide per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o per il controllo e la limitazione dell'uso degli animali in esperimenti. [...]".
E' chiaro? Dopo 24 anni hanno approvato una Direttiva che ha letteralmente capovolto il diritto degli Stati membri di proteggere gli animali.
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FONTE:
http://www.edoardogandini.eu/
VIDEO ALLEGATO: http://www.youtube.com/
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Diamo uno sguardo ai punti salienti.
La Direttiva 2010/63/UE, approvata dal Parlamento europeo l’8 settembre 2010, consiste di 5 “considerando”, 66 articoli e 8 allegati.
In contrasto con la precedente Direttiva datata 1986, essa proibisce che gli Stati membri emanino leggi che garantiscano ai propri animali da laboratorio condizioni migliori di quelle stabilite dalla Direttiva stessa.
E consente di sperimentare su cani e gatti randagi.
Una clausola di salvaguardia apre la porta all’utilizzo delle scimmie antropomorfe e consente che gli Stati membri autorizzino “il ricorso a una procedura che causa dolore,
sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e no possono essere alleviati”.
Tra i metodi di soppressione “umana” degli animali, la Direttiva elenca la dislocazione del collo, la distruzione del cervello, il biossido di carbonio, il colpo da percussione alla
testa, la decapitazione,il colpo a proiettile libero con fucili o pistole, l’elettrocuzione, il dissanguamento (Allegato IV).
Cosa gravissima, infine, la Direttiva 2010/63/UE non rende obbligatori i metodi sostitutivi neppure laddove esistono.
Qui di seguito i motivi per cui abbiamo sempre detto NO alla direttiva 2010/63/UE e alla sperimentazione sugli animali:
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1) AL PRIMO POSTO CI SONO CONSIDERAZIONI ECONOMICHE DI CONCORRENZA E DI MERCATO (considerando n. 1)
Per spiegare per quale motivo c’era bisogno di una nuova legge comunitaria sulla sperimentazione animale, il primo“considerando” della Direttiva sottolinea il ruolo decisivo dell’economia e del mercato.
E afferma che:
a) Alcuni Stati Membri hanno adottato misure nazionali che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mentre altri paesi si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva del 1986.
b) Tali disparità rischiano di costituire degli ostacoli agli scambi di prodotti e sostanze per lo sviluppo dei quali sono stati effettuati esperimenti su animali. Di conseguenza: occorre eliminare tali disparità “al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno”.
*MORALE: nei Paesi europei dove gli animali godevano di maggiori protezioni, sperimentare costava di più e ai laboratori di quei paesi premeva più di ogni altra cosa eliminare lo svantaggio competitivo che ne derivava. La Direttiva rimedia a queste disparità obbligando tutti i protagonisti allo standard qualitativo più conveniente per la comunità scientifica.
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2) NESSUN PAESE POTRA' VARARE LEGGI MIGLIORATIVE A FAVORE DEGLI ANIMALI (articolo 2)
A livello operativo, per garantire che non si creino più disparità competitive tra un paese e l’altro, l’articolo 2 della Direttiva vieta ai singoli Stati membri di emanare nuove leggi più favorevoli agli animali.
Essi possono soltanto mantenere eventuali misure più favorevoli agli animali che fossero già in vigore nel novembre 2010, ma non possono adottarne di nuove.
*MORALE: non soltanto i singoli Stati membri non potranno adottare misure più favorevoli di quanto stabilisce la Direttiva: anche quelli che manterranno norme più severe in fatto di welfare animale non potranno ostacolare la fornitura o l’uso di animali provenienti da altri Stati membri. Potrebbe essere il caso dei cani e dei gatti randagi, il cui commercio finalizzato alla sperimentazione scientifica sarà libero in tutta Europa.
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3) I METODI SOSTITUTIVI NON SARANNO OBBLIGATORI (articoli 4 e 13)
I metodi sostitutivi non saranno obbligatori neppure laddove esistono e sono disponibili sul mercato.
La prima bozza di Direttiva, datata 2008, enunciava due principi importanti, dicendo che:
1) Laddove esiste un metodo di sperimentazione che non prevede l’uso di animali e che può essere utilizzato in sostituzione di una procedura, gli Stati membri assicurano che venga usato il metodo alternativo (articolo 4).
2) Gli Stati membri assicurano che una procedura non venga eseguita qualora per ottenere il risultato cercato siano ragionevolmente e praticamente disponibili metodi o strategie di sperimentazione scientificamente soddisfacenti, comprese metodologie informatizzate, in vitro o di altra natura, che non prevedano l’impiego di animali (articolo 13).
Sfortunatamente, nella versione finale della legge votata l’8 settembre a Strasburgo, di questi importanti principi - a colpi di emendamenti parlamentari - s’era persa la traccia.
Un risultato ottenuto aggiungendo due parole all’articolo 4 dal quale ora si evince che i metodi sostitutivi vanno usati solo “ove possibile”, e dichiarando, all’articolo 13, che sarà obbligatorio usare un metodo alternativo solo se esso è riconosciuto dalla legislazione dell’Unione.
*MORALE: i metodi sostitutivi, che risparmiano gli animali non saranno obbligatori (né utilizzati) neppure laddove sono a portata di mano, e agli sperimentatori viene lasciata la più ampia facoltà di decidere come regolarsi. I metodi sostitutivi accolti dalla legislazione dell’Unione (e quindi obbligatori) sono infatti pochissimi contro le molte decine di test esistenti.
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4) E' PERMESSO SPERIMENTARE SU CANI E GATTI RANDAGI (articolo 11)
Per la prima volta, e a differenza della Direttiva del 1986, l’articolo 11 della Direttiva 2010/63/UE permette anche gli esperimenti su cani e gatti randagi.
Si potranno utilizzare “animali randagi e selvatici delle specie domestiche” ogni qualvolta i ricercatori riterranno che:
-* è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali; è essenziale disporre di studi riguardanti gravi minacce per l’ambiente;
-* è essenziale disporre di studi riguardanti gravi minacce per la salute umana; è essenziale disporre di studi riguardanti gravi minacce per la salute animale;
-* è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.
*MORALE: a chi spetterà dichiarare/provare che è “impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale randagio”?
Se avete pensato che toccherà agli sperimentatori stessi, ebbene sì, avete indovinato: toccherà a loro, di concerto con i comitati (etici e non) nominati dagli stessi enti ospedalieri e universitari per i quali lavorano, e con le “autorità competenti”.
Ora, che si sappia, le “autorità competenti” all’opera negli ultimi 26 anni in Italia non hanno mai ostacolato un solo importante progetto di sperimentazione animale realizzato in uno dei 600 centri nazionali riconosciuti…
Domanda: quanti esperimenti su cani e gatti randagi richiesti in un regime di procedure amministrative semplificate (vedi punto 6) saranno bocciati perché giudicati non necessari?
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5) SI PUO' RIUTILIZZARE LO STESSO ANIMALE, ANCHE SE HA GIA' SOFFERTO PROFONDO DOLORE, ANGOSCIA E SOFFERENZA (articolo 16)
L’articolo 16 consente che un animale già utilizzato in una o più procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure purché “la gravità delle procedure precedenti fosse “lieve” o “moderata (…) e purché la procedura successiva sia classificata come “lieve”, “moderata” o “non risveglio”. Significa che non c’è alcun limite al numero di procedure “lievi” o “moderate” alle quali un animale può essere sottoposto fino al “non risveglio”.
Ecco due esempi di procedure “moderate” secondo l’Allegato VIII della Direttiva:
-* chirurgia associata a dolore, sofferenza o deterioramento delle condizioni generali post-chirurgici (esempi: trapianto di organi, toracotomia, craniotomia, laparotomia, chirurgia ortopedica, orchiectomia, linfadenectomia...);
-* creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;
Sfortunatamente, in deroga a quanto stabilito qui sopra, dopo aver sottoposto l’animale a una visita veterinaria, l’autorità competente può consentire anche il riutilizzo di un animale che ha già subito una procedura con intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente.
Ecco alcuni esempi di procedure che comportano “intenso dolore, angoscia e sofferenza”:
-* uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo;
-* interventi chirurgici che si prevede causino dolore, sofferenza o angoscia postoperatori intensi, oppure deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell’animale;
-* produzione di fratture instabili, toracotomia (apertura del torace) senza somministrazione di analgesici idonei, traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple;
-* riproduzione di animali con alterazioni genetiche che si prevede causino deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell’animale (nevriti croniche recidivanti, distrofia muscolare, morbo di Huntington);
-* scosse elettriche inevitabili; stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze cardiache nei ratti;
-* isolamento completo per lunghi periodi di specie socievoli come cani e primati; nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l’esaurimento.
*MORALE: il riutilizzo di animali che hanno già subito dolore e angoscia moderati viene ammesso come pratica corrente mentre il riutilizzo di animali sottoposti a profonda angoscia e dolore viene sottoposto al vaglio discrezionale dell’“autorità competente” [trattasi di organismi pubblici e non, designati per l’attuazione di compiti specifici stabiliti dalla Direttiva, vedi articolo 59].
Ma chi deciderà quanto soffre realmente un animale, e quanto ulteriore dolore è possibile infliggergli?
Che limiti pone questa direttiva alla discrezionalità di giudizio della comunità scientifica?
Persino il Home Office inglese nutre profonde riserve sulla classificazione delle procedure (più o meno dolorose) riportata nell’Allegato VIII della Direttiva.
A pagina 40 della “Consultazione sulle opzioni per il recepimento della Direttiva Europea 2010/63/UE” il ministero degli Interni britannico scrive infatti che essa lascia grande spazio a interpretazioni tra loro inconciliabili (“there is indeed a great potential for inconsistent interpretation of the severity classification system”).
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6) PROGETTI GENERICI MULTIPLI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE GARANTISCONO IL SEGRETO AGLI SPERIMENTATORI (articoli 36 - 43)
Data l’enfasi dell’europarlamento sulla necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi ricadenti sui centri di ricerca, non desta meraviglia che in virtù degli articoli 40/42 gli Stati membri ora possano autorizzare progetti generici multipli per periodi fino a cinque anni nonché introdurre procedure amministrative semplificate per progetti che contengano procedure di “non risveglio”, “lievi” o “moderate” o che utilizzino gli animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti. Oltre agli ovvi vantaggi burocratici offerti dal ricorso a progetti generici multipli e a procedure amministrative semplificate, è importante sapere che in tutte le procedure amministrative semplificate non è richiesta la sintesi non tecnica dei progetti .
*MORALE: nel loro complesso, questi articoli rappresentano uno snodo centrale per la non-trasparenza della sperimentazione.
Infatti, la sintesi non-tecnica dei progetti – dove gli sperimentatori devono fornire in forma anonima una serie di informazioni sugli obiettivi del progetto e sul numero e le specie degli animali utilizzati – è un documento che gli Stati membri sono tenuti a rendere pubblico. Ma se gli sperimentatori possono fare a meno di presentarlo, la segretezza sulle sofferenze degli animali continuerà a essere la norma e il pubblico sarà tenuto completamente (e legalmente) all’oscuro di tutto ciò che succede nei laboratori.
Come se non bastasse, come segnala la stessa Commissione europea nella Comunicazione al Parlamento datata 15.6.2010, una triplice autorizzazione (degli stabilimenti, delle persone e dei progetti) era il pilastro centrale della nuova legge, “essenziale per accrescere il benessere degli animali e garantire il rispetto della
regolamentazione”. Ma nel testo finale della Direttiva non esiste più l’obbligo di autorizzazione per il personale che lavora con gli animali, sostituito dall’obbligo, assai meno stringente, di designare una persona responsabile della competenza del personale.
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7) SARA' POSSIBILE SPERIMENTARE SENZA FAR USO DI ANESTESIA ANCHE IN CASI ESTREMI- ED E' CONSENTITO L'USO DI BLOCCANTI NEUROMUSCOLARI CHE PARALIZZANO L'ANIMALE MA LO LASCIANO PIENAMENTE VIGILE E COSCIENTE. (articolo 14)
L’articolo 14 permette di eseguire procedure senza anestesia né locale né generale ogniqualvolta gli sperimentatori ritengano l’anestesia “non opportuna” o “incompatibile con lo scopo della procedura”.
PARTICOLARMENTE ORRENDO è il fatto che l’articolo 14 consenta l’uso di bloccanti neuromuscolari con la somministrazione di analgesici anziché dell’anestesia generale: in nessun modo verranno mitigati il terrore e l’angoscia degli animali, completamente paralizzati e nello stesso tempo vigili e coscienti di ciò che viene loro inflitto.
*MORALE: la stessa Commissione Europea nella sua “Comunicazione al Parlamento europeo” datata 15.6.2010, riconosce che “una delle principali critiche mosse alla direttiva attuale - si riferisce alla Direttiva 86/609 – è che non è adeguatamente rispettata e applicata”.
Ora, applicare l’articolo 14 non costerà nulla agli sperimentatori, che vi si atterrano senza problemi, e costerà davvero troppo agli animali.
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8 ) SI CONTINUERA' A SPERIMENTARE SUI PRIMATI (articoli 5, 8 e 55)
Primo: gli esperimenti sui primati saranno possibili nella ricerca di base come pure nelle procedure “condotte allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti”.
Secondo: gli esperimenti sui primati catturati in natura – una pratica che persino secondo la Commissione europea doveva finire nel giro di dieci anni - sarà consentita per un periodo più lungo, forse addirittura sine die.
*MORALE: considerando che sperimentare sui primati per la ricerca di base (è la ricerca spesso guidata dalla pura curiosità dello sperimentatore, senza legami con immediati obiettivi medici) è permesso senza ostacoli di sorta, e considerando che persino un raffreddore o un’influenza sono “affezioni umane debilitanti”, è evidente che gli esperimenti di laboratorio sui primati non potranno e non saranno mai posti in questione finché questa Direttiva resta in vigore.
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9) IN CASI ECCEZIONALI SI POTRA' SPERIMENTARE ANCHE SULLE SCIMMIE ANTROPOMORFE (articoli 5, 8 e 55)
A prima vista, la Direttiva vieta l’uso delle Grandi Scimmie o scimmie antropomorfe, [scimpanzé, gorilla, oranghi e bonobo] negli esperimenti di laboratorio. In realtà, un loro utilizzo in situazioni “eccezionali e transitorie” è previsto dall’articolo 55 in procedure che perseguano:
-* la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
-* la realizzazione di uno degli scopi qui sopra enunciati nell’ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
-* ricerche finalizzate alla conservazione delle specie.
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*CONSIDERAZIONI FINALI: la comunità scientifica ha chiesto e ottenuto di poter continuare a giocare su tutti i tavoli della sperimentazione animale, anche i più controversi, anche quelli apparentemente desueti (valgano per tutti la sperimentazione sui randagi e la sperimentazione sulle scimmie antropomorfe).
L’idea che fosse giunto il momento di porre le basi per un superamento della sperimentazione animale è stata spazzata via, cancellata da considerazioni di ordine economico e dalla volontà di mettere in sicurezza i profitti dei grandi gruppi chimico-farmaceutici, cosmetici e alimentari fondati sulla vivisezione.
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FONTE: http://www.leal.it/
SPECIALE DIRETTIVA
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